Ministero Della Sanita – Aspetti Applicativi

Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, e successive modifiche ed integrazioni

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Al Ministero dell’ambiente Al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato Agli Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome

Alla Federchimica – Agrofarma Alla Unionchimica

CIRCOLARE 10 giugno 1995, n. 17 1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in avanti definito decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 disciplina l’immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari destinati alla protezione delle piante, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, così come modificata ed integrata dalle successive direttive comunitarie in materia di:

a) requisiti delle documentazioni scientifiche necessarie per l’autorizzazione dei preparati, di cui agli Allegati II (dossier relativo alle sostanze attive) e III (dossier relativo ai preparati formulati) del decreto legislativo (direttive 93/71/CEE, 94/37/CE e 94/79/CE);

b) principi di valutazione e di decisione in merito all’esame delle documentazioni tecnico-scientifiche di cui all’Allegato VI del decreto legislativo (direttiva 94/43/CE).

Le norme comunitarie prevedono un sistema armonizzato di autorizzazione dell’immissione in commercio da realizzare compiutamente mediante l’iscrizione delle sostanze attive nella lista positiva comunitaria (Allegato I del decreto legislativo, semplice trasposizione delle decisioni adottate in sede comunitaria in merito all’Allegato I della direttiva 91/414/CEE):

delle Sostanze Attive “nuove”, non in commercio alla data del 26 luglio 1993 (entrata in vigore della direttiva stessa);

delle Sostanze Attive “note”, già in commercio in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, a conclusione delle varie fasi del programma decennale di revisione comunitaria di tutte le 848 sostanze attive Appendice A alla presente Circolare) e di tutti i relativi prodotti già autorizzati nei vari Stati membri alla data del 26 luglio 1993. L’attuazione delle nuove norme comunitarie consente di adeguare il quadro normativo

nazionale alle esigenze di una maggiore tutela sanitaria ed ambientale, prescrivendo nuovi requisiti e criteri di valutazione e realizzando un graduale riesame sistematico di tutte le Sostanze Attive sul mercato sulla base di nuovi requisiti e criteri di valutazione.

La disciplina recata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concerne gli aspetti relativi alla materia dell’autorizzazione dei Prodotti Fitosanitari, senza modificare in modo organico la normativa previgente del settore su numerosi aspetti, diversi dalla immissione sul mercato. Continuano, infatti, ad essere disciplinati dalle norme previgenti (Tab. la e Ib) quegli aspetti non inclusi nel campo di applicazione del decreto legislativo relativi a produzione, vendita, impiego e vigilanza.

La presente Circolare fornisce precisazioni e chiarimenti nel merito dell’applicazione dei D. Lgs. 17.3.1995, n. 194, e dei suoi riflessi sulle norme pre-esistenti rimaste in vigore.

Tab. la – D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255

a) l’autorizzazione dei prodotti ed i relativi requisiti (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 21, 32, 33, 34, 36);

b) la produzione (autorizzazione degli stabilimenti, articoli 6, 7, 8 e 19);

c) il commercio e la vendita dei prodotti (articoli 9, 10, 11 e 20 per quanto riguarda l’autorizzazione a commercio e vendita; articolo 22, concernente il registro di carico e scarico dei prodotti di I e II classe, corrispondenti ai preparati pericolosi delle norme comunitarie; articolo 37, concernente l’organizzazione di corsi per chi intende acquisire l’abilitazione alla vendita; nonché articoli 2 e 3 del D.l. 25 gennaio 1991, n. 217);

Segue

d) l’acquisto per l’impiego dei prodotti: articoli 23, 24 e 37, concernenti i requisiti per chi intende acquistare/impiegare i prodotti di I e II classe; nonché dal D.l. 25 gennaio 1991, n. 217, agli articoli 2, comma 4 (autocertificazione, vidimata dairil.S.L., per chi intende acquistare prodotti di III e IV classe per uso in orti e giardini familiari), 4 e 5 (obblighi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari); nonché, per i gas tossici, il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147);

e) la vigilanza sulla conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dal decreto di autorizzazione (arti. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31), nonché sul rispetto dei L.M.R. negli alimenti.

Tab. Ib – Norme integrative del D.P.R. n. 1255/1968

D.M. 31 agosto 1979 (ampliamento del campo di applicazione con l’inclusione di diserbanti, di prodotti per la protezione di piante floreali ed ornamentali, di talpicidi, ratticidi, topicidi, lumachicidi e fitoregolatori);

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223, e la legge 29 maggio 1974, n. 256 (norme comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura);

Decreto 25 gennaio 1991, n. 217 (rilevazione dei dati di vendita, acquisto e impiego dei presidi sanitari);

Circolare del Ministro della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (requisiti prescritti di documentazioni scientifiche);

Circolare del Ministro della sanità 27 aprile 1993, n. 14 (quesiti per colloquio finalizzato al “patentino”); Circolare del Ministro della sanità 30 aprile 1993, n. 15 (caratteristiche dei locali di deposito e vendita).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

I Prodotti Fitosanitari oggetto della nuova disciplina corrispondono ai “Fitofarmaci” o “Presidi Sanitari delle derrate alimentari immagazzinate” (articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255), nonché a quei Presidi Medico-Chirurgici destinati alla protezione delle piante da giardino e da appartamento, finora disciplinati dal D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128.

I Prodotti Fitosanitari sono quei preparati formulati destinati alla protezione delle piante in funzione della loro:

a) attività Acaricida, Battericida, Diserbante, Fungicida, Fitoregolatrice, Insetticida, Mollu-schicida, Nematocida, Repellente, Rodenticida, Talpicida, Viricida o altra (punto 3.1. dell’Allegato Il del decreto legislativo);

b) impiego in campo (agricoltura, orticoltura, silvicoltura, e viticoltura), in colture protette (serra), in aree di svago (parchi pubblici, ecc.), in zone non coltivate, in giardinaggio domestico, per la protezione delle piante da interni, per la conservazione di prodotti vegetali (punto 3.3. dell’Allegato II del decreto legislativo in attuazione della direttiva 93/71/CEE).

I prodotti Coadiuvanti, Bagnanti, Adesivanti ed Emulsionanti continuano ad essere regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e pertanto la loro immissione in commercio è subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità, sulla base delle documentazioni tecnico-scientifiche previste dalla normativa previgente. Il Solfato di Rame, gli Zolfi grezzi o raffinati (sia moliti che ventilati), gli Zolfi ramati e il Solfato Ferroso, quando non venduti con denominazioni di fantasia o in miscela tra di essi o con altri Prodotti Fitosanitari, continuano ad essere disciplinati dal D.P.R. n. 1255/1968, articoli 2, primo paragrafo, e 18.

La presente Circolare non si applica ai Presidi Medico Chirurgici sopra specificati, i quali saranno oggetto di un separato provvedimento.

3. DISCIPLINA TRANSITORIA

II decreto legislativo reca, tra l’altro, una disciplina transitoria, espressamente prevista dalle norme comunitarie, al fine di consentire la realizzazione graduale di un sistema armonizzato a conclusione di un programma decennale di revisione di tutte le Sostanze Attive sul mercato europeo e di tutti i Prodotti Fitosanitari già autorizzati nei vari Stati membri. Pertanto, in materia di autorizzazioni di Prodotti Fitosanitari (P.F.) sono previste le seguenti specifiche deroghe con limiti temporali ben definiti.

3.1. Autorizzazione di P.F. con Sostanze Attive Note.

Prodotti Fitosanitari, contenenti le Sostanze Attive Note elencate nell’Appendice A alla presente Circolare, possono essere autorizzati sulla base delle disposizioni nazionali previgenti in materia di dati nel corso dei 10 anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva 91/414/CEE (26 luglio 2003), fino alla data di iscrizione delle relative sostanze attive nella lista positiva comunitaria.

3.2. Autorizzazioni temporanee di P.F. con Sostanze Attive Nuove.

Prodotti Fitosanitari contenenti Sostanze Attive Nuove (cioè non elencate nell’Appendice A) possono essere autorizzati, in conformità alle condizioni ed ai requisiti prescritti dalle nuove norme; tali autorizzazioni possono avere una validità non superiore a tre anni e la loro conferma è subordinata alle decisioni adottate in sede comunitaria (articolo 8, comma 1, del decreto). Per queste autorizzazioni, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere, su invito dell’Autorità competente dello Stato nel quale è stata presentata l’istanza, copia della documentazione alla Commissione Europea e a tutti gli Stati dell’Unione.

3.3. Prescrizioni transitorie in materia di dati.

In materia di requisiti relativi alle documentazioni tecnico-scientifiche, necessarie al fine di richiedere l’autorizzazione di Prodotti Fitosanitari contenenti le Sostanze Attive elencate nell’Appendice A e fino alla data di iscrizione delle stesse nell’Allegato I del decreto (art. 4, comma 2, del decreto stesso), continuano ad applicarsi le prescrizioni recate dalle norme nazionali previgenti (articolo 13, comma 3, del decreto) e precisamente quelle specificate dalla Circolare del Ministro della sanità n. 20 del 3 settembre 1990.

Al riguardo, tuttavia, è necessario che le domande di autorizzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo:

a) siano corredate integralmente delle documentazioni di cui agli allegati II e III del decreto;

b) per le domande di autorizzazione di Prodotti Fitosanitari contenenti Sostanze Attive autorizzate in Italia da oltre dieci anni (contrassegnate con asterisco nell’Appendice A della presente Circolare), siano corredate delle documentazioni di cui all’Allegato 4 bis della Circolare n. 20 del 1990, secondo i criteri generali specificati dall’Introduzione all’Allegato III del decreto e i criteri specifici recati dai punti corrispondenti del citato Allegato III, al fine di facilitare la preparazione del dossier.

4. DOMANDE E DOCUMENTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

4.1. La domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un Prodotto Fitosanitario deve essere redatta in lingua italiana secondo lo schema di cui aWAppendice B alla presente Circolare, da presentare in bollo e in copia conforme all’originale.

4.2 Le documentazioni tecnico-scientifiche, da presentare a supporto delle domande di autorizzazione dei Prodotti Fitosanitari, sono specificate dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo, il quale dà attuazione altresì al sistema comunitario di protezione dei dati.

Le documentazioni tecnico-scientifiche, da allegare in carta semplice alla domanda, sono:

a) conformi alle linee guida di cui al Documento comunitario 1663/VI/94, in attesa della prevista emanazione di un provvedimento ministeriale di attuazione delle decisioni che saranno adottate in sede comunitaria;

b) redatte in lingua italiana o inglese o francese, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la traduzione giurata di studi specifici;

c) presentate in unico esemplare cartaceo, organizzato in volumi distinti per i vari capitoli specificati negli Allegati II e III del decreto, e in una copia conforme all’originale su CD-Rom;

d) corredate dei sommari degli Allegati II e III del decreto, redatti in lingua italiana (tre copie conformi e una su CD-Rom).

4.3. Ulteriori documenti da allegare alla domanda sono i seguenti.

a) Fac-simile delle etichette (e di eventuali fogli illustrativi), in tre esemplari, di cui uno in bollo, timbrati e firmati sul retro dal titolare della domanda, in formato di dimensioni unificate (210 x 297 mm); le etichette devono essere redatte conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto, recanti anche le indicazioni del o degli stabilimenti di produzione, nonché della o delle taglie degli imballaggi richiesti; si precisa che con il termine etichetta in veste tipografica definitiva si intende il complesso delle indicazioni e dichiarazioni prescritte per ciascun prodotto e da riportare sulle confezioni, indipendentemente dal fatto che siano riprodotte direttamente sul contenitore per stampa, rilievo o incisione, o che siano riportate su carta o altri materiali applicati sulla confezione, purché non facilmente asportabili.

b) Dichiarazione di conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto (originale in bollo e copia conforme all’originale).

c) Dichiarazione di accettazione per la produzione, in bollo, recante l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione dello Stabilimento nel quale si intende produrre il preparato, firmata dal titolare dello stesso; tale dichiarazione è richiesta anche per gli stabilimenti esteri.

5. ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI IN MATERIA DI IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I Prodotti Fitosanitari già autorizzati alla data dell’11 giugno 1995 (entrata in vigore del decreto) devono essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura.

5%1. Adeguamento degli imballaggi.

Gli imballaggi di tutti i Prodotti Fitosanitari autorizzati e classificati come “non pericolosi” devono essere conformi alle prescrizioni già in vigore per i preparati pericolosi, recate dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, lettera a), del decreto legislativo.

5.2. Adeguamento delle etichette.

II decreto legislativo disciplina la classificazione tossicologica dei Prodotti Fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Di conseguenza le quattro classi previste dal D.P.R. n. 1255 del 1968 (art. 3) e dal D.P.R. n. 223 del 1988 (art. 3) devono essere abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti “Molto Tossici”, “Tossici”, “Nocivi” e altri Prodotti Fitosanitari non classificabili come tali.

Ai fini dell’applicazione delle nuove norme, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.R. n. 223 del 1988, la classificazione dei Prodotti Fitosanitari è la seguente:

a) preparati “Molto Tossici” e “Tossici”, corrispondenti alla I classe delle norme previgenti;

b) preparati “Nocivi”, corrispondenti alla II classe delle norme previgenti;

c) altri preparati, non classificabili come Molto Tossici, Tossici o Nocivi, così come individuati dal D.P.R. n. 223 del 1988, corrispondenti alla III e IV classe delle norme previgenti.

La suddetta corrispondenza deve essere tenuta presente anche ai fini dell’applicazione delle prescrizioni in materia di vendita, acquisto ed impiego.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto, le etichette di tutti i Prodotti Fitosanitari autorizzati devono essere modificate, rimuovendo la specificazione delle classi tossicologiche (I, II, III e IV, già previste dall’articolo 3 dal D.P.R. n. 1255/1968 e dall’articolo 3 del D.P.R. n. 223/1988). Non devono essere modificate, invece, tutte le altre prescrizioni disposte con l’originario decreto di autorizzazione del prodotto, né quelle in materia di etichettatura relativa ai preparati:

a) pericolosi (antiparassitari), recate dal D.P.R. n. 223 del 1988;

b) classificati in III e IV classe, recate dal D.P.R. n. 1255 del 1968 (Allegato 1, sez. III).

È opportuno altresì sostituire la definizione di Presidio Sanitario o Fitofarmaco, ove compaiano nel testo dell’etichetta, con la nuova dizione di Prodotto Fitosanitario.

5.3. Responsabilità per l’adeguamento.

Gli adempimenti di natura meramente formale, di cui ai punti 5.1 e 5.2, non richiedendo verifiche amministrative né valutazioni tecnico-scientifiche specifiche per ciascun prodotto da parte del Ministero della sanità, sono a carico dei titolari delle autorizzazioni, i quali nei tempi prescritti devono provvedere ad immettere in commercio i propri prodotti adeguati alle nuove disposizioni sotto la propria esclusiva responsabilità. Ciascun titolare di autorizzazioni provvede a trasmettere al Ministero della sanità, possibilmente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Circolare, al semplice fine di completezza degli atti amministrativi:

a) una dichiarazione di conformità dell’imballaggio per ciascun Prodotto Fitosanitario autorizzato alle prescrizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

b) una copia dell’etichetta modificata per ciascun preparato autorizzato, timbrata e firmata sul retro, in formato di dimensioni unificate (21 Ox 297 mm), recante le indicazioni del o degli stabilimenti di produzione e della o delle taglie degli imballaggi autorizzati.

5.4. Tempi concessi per lo smaltimento delle scorte.

L’articolo 16, comma 6, del decreto, in considerazione della natura meramente formale dell’adeguamento in questione, definisce congrui tempi per la commercializzazione delle scorte di prodotti già autorizzati, imballati ed etichettati in modo conforme alle norma previgenti; in particolare sono previsti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 giugno 1995):

a) quindici mesi (fino all’11 settembre 1996) per i titolari delle autorizzazioni, i quali possono utilizzare scorte sia di prodotti imballati ed etichettati in conformità alle norme previgenti, sia di imballaggi ed etichette già predisposti e giacenti in fase di produzione alla data di entrata in vigore del decreto, avendo tuttavia cura di programmare adeguatamente la commercializzazione degli stessi;

b) tre anni (fino all’11 giugno 1998) per gli esercizi di vendita.

6. NUOVA DISCIPLINA DELLE SPERIMENTAZIONI IN CAMPO EFFETTUATE CON PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI

L’articolo 22 del decreto dispone che le prove sperimentali, effettuate a scopo di ricerca o di sviluppo in aree limitate e con quantità ridotte di Prodotti Fitosanitari non autorizzati (o non autorizzati per l’impiego oggetto di sperimentazione), devono essere:

preventivamente autorizzate dal Ministero della sanità, sentiti il Servizio Fitosanitario

Centrale e l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;

soggette al controllo delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti.

Tuttavia, l’applicazione della nuova disciplina è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie (al momento non ancora emanate), per la definizione dei criteri armonizzati in sede comunitaria e, in particolare, dei quantitativi massimi di prodotti nonché delle prescrizioni in materia di dati da fornire per la richiesta di autorizzazione (articolo 22, comma 6, del decreto).

In assenza della prevista armonizzazione comunitaria nella materia, continuano ad applicarsi le norme nazionali di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Pertanto, la prevista notifica delle prove sperimentali deve essere inoltrata al Ministero della sanità in tempo utile prima dell’inizio delle prove sperimentali dai soggetti interessati. Detta notifica deve essere corredata di tutti i dati disponibili, in relazione alla fase di ricerca sul prodotto sperimentato, per consentire la valutazione degli eventuali effetti sulla salute dell’uomo o degli animali e sull’ambiente. Ogni notifica deve includere le seguenti informazioni:

a) le informazioni necessarie ad identificare il notificante, con la specificazione di nome, indirizzo e numero telefonico della persona responsabile della prova sperimentale o del centro di saggio;

b) il numero di prove, la superficie (di estensione limitata allo stretto necessario) e l’epoca (in generale, tenendo conto dell’esigenza che si verifichino le necessarie condizioni agricole, fitosanitarie e climatiche), con l’assunzione dell’impegno di specificare in tempo utile la data e la località precisa di esecuzione della prova;

c) le informazioni tecniche disponibili, in relazione alla fase della ricerca (cfr. per memoria l’Appendice C alla presente Circolare), nonché l’impegno di informare in tempo utile l’Unità sanitaria locale ed il Servizio fitosanitario competenti per territorio.

Copia della notifica al Ministero della sanità, corredata delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasmesse all’Unità sanitaria locale ed al Servizio fitosanitario competenti per territorio almeno un mese prima della prova sperimentale. L’inizio effettivo della prova deve essere comunicato almeno una settimana prima dell’inizio della stessa. Dette informazioni devono considerarsi strettamente confidenziali.

7. COMPITI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il decreto introduce i seguenti importanti compiti per le Regioni e le Province autonome.

7.1. Limitazioni, esclusioni o particolari periodi di impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati.

L’articolo 5, comma 20, del decreto legislativo prevede che le Regioni e le Province autonome possano richiedere in modo documentato che il Ministro della sanità per i prodotti fitosanitari autorizzati:

a) disponga limitazioni o esclusioni di impiego, anche in via temporanea o per aree delimitate;

b) definisca particolari periodi di trattamento in aree specifiche.

Secondo modalità in grado di assicurare supporto tecnico alle Regioni ed uniformità di comportamento necessaria per superare eventuali divergenze in sede comunitaria, l’applicazione di tale disposizione è finalizzata alla tutela sanitaria o ambientale, con particolare riferimento all’esigenza di garantire una efficace protezione delle risorse idriche vulnerabili e dell’entomofauna o altri organismi utili. Tuttavia la piena applicazione delle nuove disposizioni è subordinata alla definizione da parte del Ministro dell’ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, entro l’11 giugno 1996, dei criteri per l’individuazione delle aree vulnerabili.

7.2. Regolamentazione.

Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni previste in ciascun atto di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, hanno facoltà di regolamentare:

a) l’impiego per scopo non agricolo dei prodotti fitosanitari autorizzati ad attività diserbante,

b) il trattamento con mezzi aerei, in casi eccezionali e di dimostrata necessità, con prodotti fitosanitari autorizzati ed idonei all’applicazione in questione.

7.3. Controllo ufficiale.

L’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto, in esecuzione di disposizioni comunitarie, prevede la realizzazione di piani annuali di controllo ufficiale:

a) sul commercio dei prodotti fitosanitari sul mercato, al fine di accertarne la corrispondenza ai requisiti prescritti dalle nuove norme e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione;

b) sull’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle relative etichette, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata.

Tali piani devono essere adottati entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro della sanità, sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e dell’industria, commercio e artigianato.

Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 maggio di ciascun anno, devono trasmettere al Ministero della sanità i risultati degli interventi ispettivi, eseguiti nel corso dell’anno precedente dai propri organi competenti, per l’esecuzione del controllo ufficiale; tali dati saranno oggetto di un rapporto alla Commissione europea ed agli altri Stati membri, da inviare entro il 31 luglio di ciascun anno.

Detto impegno, importante anche in relazione all’esigenza di assicurare il necessario coordinamento delle varie istituzioni pubbliche competenti nel settore (agricoltura, sanità e ambiente), si aggiunge a quello già in atto, relativo ai piani annuali di controllo ufficiale sui limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, di cui ai decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (di attuazione della direttiva 90/642/CEE, G.U. n. 305 del 30.12.1992) e 30 luglio 1993 (G.U. n. 182 del 5.8.1993).

7.4. Sorveglianza sanitaria ed ambientale.

L’articolo 17, comma 4, del decreto prevede l’adozione di piani triennali di controllo e valutazione degli effetti:

derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari sulla salute e sull’ambiente;

 dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive negli alimenti e nelle

bevande, con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia assoggettati a

specifica autorizzazione.

Tali piani devono essere adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l’ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Il controllo e la valutazione sono effettuati mediante indagini coordinate dall’Istituto superiore di sanità (per gli effetti sulla salute) e dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (per gli effetti sull’ambiente).

Il Ministro: Guzzanti

NOTA: si omette l’inserimento delle appendici.